SEGRETO-SEGRETEZZA-RISERVATEZZA

Segreto – Segretezza – Riservatezza

Sin dai tempi più remoti vi sono stati Uomini che hanno indagato i misteri dell’Universo,che hanno avuto un rapporto abbastanza diretto con il sole ed i suoi movimenti, sforzandosi di scoprire le leggi che regolano la meccanica celeste ritenute il modo di esprimersi del disegno divino, che hanno cercato di rendersi conto del perché del loro essere e che hanno trasmesso le nozioni acquisite a pochi selezionati discepoli degni della conoscenza. Sorgevano così le scuole iniziatiche, dove i neofiti, nel silenzio e nella riflessione venivano portati ad assimilare studi teologici e scientifici, per pervenire, mediante l’uso della ragione, alla verità.
Queste Scuole diventarono così depositarie del patrimonio culturale e spirituale degli uomini delle generazioni precedenti, che avendo compreso come esorcizzare la Morte, tramandarono agli adepti attraverso una ininterrotta tradizione quei contenuti filosofici e scientifici, non svelabili, ma rivelabili attraverso il linguaggio simbolico. Secondo Guénon, la Tradizione è una dottrina di ordine intellettuale, riferibile ad un Principio o a dei Principi primi, che si trasmette iniziaticamente in forme diverse.
Gli antichi egizi veneravano il Dio Arpocrate figlio di Iside e Osiride che veniva rappresentato con sembianze giovanili,mentre teneva un dito sulle labbra ad intimare il silenzio. Plutarco nella sua opera “Iside e Osiride” ci fornisce alcune interessanti notizie su questo Dio mettendole in relazione con le fasi del moto apparente del sole. Infatti ci narra che Iside apprese di essere incinta nel mese di Faofi, cioè nel periodo dell’equinozio d’autunno, partorì in coincidenza del solstizio d’inverno, e che gli egiziani tenevano in gran conto Arpocrate festeggiandone i natali nell’equinozio di primavera e offrendo legumi nel mese di Mesore, dopo cioè, il solstizio d’estate.

Anche le tradizioni iniziatiche attuali tengono in grande considerazione le ricorrenti situazioni astronomiche ed astrologiche. La religione Cattolica, festeggia la nascita di Cristo nel periodo del solstizio d’inverno, indicando così, come gli Egizi fecero con Arpocrate, il simbolo della luce sorgente dalle tenebre. Lo stesso interesse viene manifestato per questo evento astronomico dai Liberi Muratori che annettono grande importanza all’alternarsi delle stagioni e dei cicli ai quali viene sottoposta la natura.

Il gesto del silenzio fatto da Arpocrate ha indotto Plutarco a ritenerlo Dio del Silenzio e custode delle espressioni di culto iniziatico dedicato ai vari Dei. Questi culti nel mondo classico erano molto diffusi e noti con il nome di Misteri, ricordiamo i Misteri Eleusini dedicati alle Dee Demetra e Core, i Misteri di Samotracia, di Iside, di Mithra, di Cibele, di Dioniso,di Attis; essi erano basati anche su tradizioni iraniche, portate a Roma da pirati della Cilicia,oltre a quelle egiziane, e trovarono ampia diffusione, all’epoca di Pompeo, tra i romani di alto lignaggio.

Il comune denominatore di tutte le tradizioni iniziatiche era ed è l’esoterismo, cioè il complesso di miti, credenze, dottrine, riti, culti che non sono destinati al grande pubblico, ma solo ad un certo numero di adepti, ai quali si richiede di essere liberi da condizionamenti o imposizioni che li costringessero a svelare i segreti del culto religioso o sapienziale, e di applicarsi per arrivare a possedere quelle nascoste dinamiche della Legge Universale ed Eterna che permette la realizzazione della Grande Opera (la costruzione del Tempio Interiore),in altri termini, per pervenire alla comprensione del Segreto Iniziatico.
I Pitagorici obbligavano gli iniziati al rispetto più assoluto del Segreto e gravi sanzioni erano previste per chi lo violava. Si sa che Ippaco, Ipparco ed Empedocle di Agrigento furono esclusi dall’Ordine Pitagorico per non aver mantenuto l’impegno assunto.

Nella Tradizione Alchemico-Ermetica, il Segreto dei Segreti è nascosto nel motto: SOLVE ET COAGULA, per gli ebrei il segreto era la Rosa tra le spine che elevava il popolo ebraico a popolo eletto, e i primi nove Cavalieri Templari intrapresero il viaggio verso il Tempio di Gerusalemme per ricercare il segreto iniziatico ebraico.
Ed anche la Massoneria come le altre società iniziatiche, custodisce il Segreto che, purtroppo, ha prodotto diffidenze, sospetti e pregiudizi. I mass media, per loro natura, forniscono prodotti giornalistici capaci di provocare la curiosità dei lettori; e cosa c’è di meglio che parlare della segretezza della Massoneria relativa tanto ai suoi Membri, quanto alle attività, condizionando, così, l’opinione pubblica con campagne di spettacolarizzazione e di astiosità! Confondendo artatamente il Segreto massonico con la segretezza e con la riservatezza secondo l’equazione “Massoneria uguale segretezza”, si alimenta il sospetto che i massoni agirebbero per il proprio tornaconto ai danni della comunità, creando all’interno delle Logge, organizzazioni corruttrici ed affaristiche, lobbies economiche, poteri occulti così potenti da influire sulla vita politica, amministrativa e giuridica delle Istituzioni pubbliche. Malgrado lo sforzo del Grande Oriente d’Italia di promuovere convegni e pubblicazioni al fine di chiarire all’opinione pubblica che la Massoneria è un Ordine universale iniziatico la cui unica finalità è il perfezionamento dell’Uomo, e non i problemi connessi con l’organizzazione della Società che competono allo Stato e agli Enti dove si concentra il potere pubblico, ancora qualcuno continua a parlare di segretezza della Massoneria.

Ritengo pertanto opportuno, ritornare ancora una volta sulla differenza tra Segreto massonico, segretezza e riservatezza.
La Costituzione della Repubblica Italiana tratta il diritto di associazione con l’Art.18, che Alcide De Gasperi, pare, lo abbia inizialmente formulato contro la Massoneria e soltanto l’intervento di Fratelli americani lo indusse a modificarne le finalità; esso così recita: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Mentre il primo comma sancisce il diritto di ogni cittadino alla libertà di associazione, senza autorizzazione alcuna, il secondo comma pone dei paletti a tale diritto, proibendo, tra l’altro, le associazioni segrete. La legge 25 gennaio 1982 n. 17, nota comunemente come legge Spadolini – Anselmi, all’art. 1 così recita: “Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art.18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”. Ciò significa che la segretezza di una associazione, perché possa provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria deve tenere segrete finalità e attività sociali e deve perseguire il fine illecito di interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. La libertà di associazione è, quindi, un diritto costituzionale che un soggetto privato può esercitare per realizzare sue finalità. In base a tale diritto sono sorte tante associazioni di categoria: l’ordine degli avvocati, dei medici, dei giornalisti, degli ingegneri ecc. ai cui soci spesso è fatto obbligo di mantenere il segreto. Appare, quindi, normale che un medico o un avvocato sia vincolato al segreto professionale, un sacerdote a quello del confessionale, un magistrato a quello istruttorio e così via. Non si capisce, allora, quali sospetti possa destare il Segreto massonico, a meno che lo si voglia far credere una specie di “omertà mafiosa” per poter così definire la Massoneria un’associazione segreta e pericolosa. In effetti la legge Spadolini – Anselmi non è sufficiente, manca ancora una chiara legislazione di attuazione dell’art.18 della Costituzione che regoli la natura,la vita e il ruolo delle associazioni non riconosciute.
Nell’ordinamento giuridico italiano hanno lo status di associazioni non riconosciute (art.36 C.C.), oltre alla Massoneria del G.O.I., tutti i partiti politici, le confederazioni sindacali, la Confcommercio, la Confindustria, i club service Rotary e Lions, l’Azione Cattolica, l’Opus Dei e le loro Costituzioni sono depositate presso i Tribunali,in particolare la Costituzione e gli altri documenti storici inerenti la funzione del G.O.I. sono depositati presso il Tribunale di Roma.

E’ vero che il Neofita presta una promessa solenne di mantenimento del silenzio più assoluto su tutti i particolari relativi alle prove subite durante l’Iniziazione e conferma questa promessa durante le cerimonie di passaggio al grado di Compagno d’Arte e al grado di Maestro impegnandosi, stavolta, a non rivelare i segreti che verranno confidati nemmeno ai Massoni di grado inferiore. E continua a fare promesse solenni di mantenimento dei Segreti quando viene ammesso nei Corpi Massonici Rituali. E sono tutte promesse prestate in forma solenne, alla presenza del Grande Architetto Dell’Universo, con la mano posta sul Libro della Legge Sacra, e sul proprio onore di uomo, senza equivoci e riserve mentali, né segreti pensieri, invocando pene severe qualora mancasse alla parola data. Ed ancora, promette di mantenere il segreto sui Lavori Rituali compiuti alla fine di ogni tornata di Loggia. E negli Antichi Doveri, al titolo sesto riguardante il comportamento, il paragrafo 4 (Comportamento in presenza di estranei non Massoni ) così recita: “Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro portamento affinché l’estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto non è conveniente che apprenda…” e il paragrafo 5 ( Comportamento in casa e nelle vicinanze ) raccomanda di non lasciare che la famiglia, amici e vicini conoscano quanto riguarda la Loggia. Ma nessuna di queste promesse solenni contiene elementi che possano determinare conflitti con le leggi dello Stato Italiano o incompatibilità con il giuramento di fedeltà allo Stato che i pubblici dipendenti debbono prestare all’atto della loro assunzione in servizio.

Il Segreto Iniziatico non riguarda la Libera Muratoria, che non ha segreti, ma il Libero Muratore; esso è di natura spirituale, ed è dovuto all’energia che scaturisce dall’esercizio iniziatico che ogni Massone svolge in Loggia lavorando la sua pietra grezza, usando ed interpretando i simboli e con l’apporto degli altri Fratelli scopre quel “quid” che gli fa capire l’uomo, l’umanità, la natura, in altri termini trova la Luce sapienziale. Il fratello Giovanni Pascoli disse che l’unico fine che hanno i Massoni é “quello di promuovere l’umanità del genere umano”.

Questa esperienza sovrasensibile legata all’insorgere di emozioni e sentimenti destati da ricerca interiore, fatto intimo che deve restare circoscritto al campo dell’esoterismo, e quindi impossibile a trasmettere, è il Segreto che ogni Libero Muratore porta nella sua anima, e che, sconosciuto a tutti, diventa accessibile a chi riesce a scoprire la strada della propria elevazione mentale e spirituale. Il Fr. Giacomo Casanova a proposito del Segreto diceva: “Coloro che entrano nella Massoneria solo per carpirne il Segreto, possono ritrovarsi delusi: può infatti accadere loro di vivere per cinquant’anni come maestri massoni senza riuscirvi. Il mistero della Massoneria, é per sua natura inviolabile: il massone lo conosce solo per intuizione, non per averlo appreso. Lo scopre a forza di frequentare la Loggia, di osservare, ragionare, dedurre. Quando lo ha conosciuto , si guarda bene dal far parte della scoperta a chicchessia, sia pure il migliore amico massone, perché se costui non è stato capace di penetrare il mistero, non sarà nemmeno capace di profittarne se lo apprenderà da altri. Il mistero rimane sempre tale”. E il Fr. William G. Houck sulla rivista <The Royal Arch Mason> scriveva nel 1997: “La Libera Muratoria è un’organizzazione che presenta molti segreti in ogni aspetto del suo essere. Questi segreti si sono tramandati dall’antichità, e risalgono ad un’epoca che è conosciuta come il Periodo dei Re. Durante quel tempo, i grandi re del mondo antico possedevano tremendi poteri. Essi governavano per diritto divino, affermando che la propria sovranità era loro accordata direttamente da Dio stesso. Questi sovrani conoscevano e praticavano segreti che davano un grande potere, sufficiente a governare su regni e principati. Al giorno d’oggi, dopo tanti secoli, noi Liberi Muratori, allo stesso modo, conosciamo tali potenti segreti, ma non scegliamo di usarli per governare sui regni, ma piuttosto su noi stessi. Il primo segreto è quello relativo al Coraggio. Coraggio in tutto ciò che facciamo. Nel coraggio delle nostre convinzioni sta il valore. Mantenere sempre le nostre convinzioni, non esitare né tradire mai ciò in cui crediamo. Arrenderci a coloro che si oppongono a noi significa perdere la nostra identità. Il secondo segreto concerne l’Onore. Quando onori gli altri, tu rendi omaggio a te stesso. Se umili te stesso nel servire gli altri, allora grande sarà il rispetto che tu riceverai. La più grande funzione dell’onore è data dal guidare gli altri. Guidare gli altri è un onore verso tutto ciò in cui tu credi. Il terzo segreto è quello del Dovere. Dovere prima verso Dio, poi al tuo paese, alla tua famiglia, al tuo vicino e infine verso te stesso. Sii fedele al tuo dovere e non dimenticare l’obbligo verso la tua fede. Difendi la tua fede, pratica la tua fede, celebra la tua fede e sii sempre conscio del tuo dovere. Il quarto è quello della Dignità. In qualsiasi posto tu sia e qualsiasi cosa tu faccia, tieni sempre a mente ciò che rappresenti. Non abbassarti mai degradando la tua dignità. Tu sei uno strumento di comunicazione. Definisci tutto ciò in cui credi e battiti per esso. Non tradire mai in nessuna occasione ciò che tu rappresenti, così facendo perderai infatti la tua dignità. I grandi re del passato conoscevano tali segreti e li usarono con successo per governare sui loro regni. Tu puoi usare quei segreti per governare sul regno della tua propria vita. Se lo riuscirai a fare, allora avrai il diritto di essere il compagno di quei re”.

Sulla base di quanto detto, si deve escludere che la Massoneria possa essere qualificata come associazione segreta, perché, come ho già detto, sono note le sue finalità e attività sociali altamente umanitarie , la sua Costituzione vigente è depositata presso il Tribunale di Roma, é nota l’ubicazione delle Officine e perché è possibile consultare ,su richiesta motivata dall’autorità giudiziaria , gli elenchi nominativi dei “soci” , ai quali si richiede all’atto dell’ammissione l’impegno di essere sempre leali servitori dello Stato. Essa tuttavia, proprio perché associazione di uomini che esprimono comuni sentimenti di fratellanza, privilegia la riservatezza, diritto inalienabile di ogni uomo che vive in un paese libero a salvaguardare la sua vita privata da quella pubblica, sempre beninteso che nella sua sfera privata non persegua fini illeciti. L’art. 6 della già citata Legge Spadolini – Anselmi tutela la riservatezza delle associazioni e quella dei singoli soci abrogando gli articoli 209 e 212 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che facevano obbligo, il 209, alle associazioni di fornire, dietro richiesta, all’autorità di Pubblica Sicurezza gli atti relativi all’ordinamento interno e gli elenchi nominativi dei dirigenti e dei singoli soci, e il 212 ai funzionari e agli impiegati militari e civili dello Stato, qualora ne erano richiesti, di dichiarare la loro appartenenza ad associazioni o enti al Ministro competente per i dipendenti statali, al Prefetto per gli impiegati degli enti pubblici.
L’ ingerenza nella riservatezza delle associazioni o dei singoli soci, può avvenire non più ad opera dell’esecutivo, ma soltanto “per atto motivato dall’autorità giudiziaria”.

Sic stantibus rebus, in assenza di una chiara legge sulle associazioni, é rimasto nelle mani della magistratura il potere di dichiarare quali associazioni travalichino la Costituzione Italiana e vadano messe fuori legge. Così nel 1992 il procuratore della Repubblica di Palmi, sua sponte, ha avviato una mega inchiesta su tutte le massonerie italiane, e successivamente la Corte Suprema di Cassazione ha sentenziato la possibilità di ricusazione del giudice, se è massone.

Negli ultimi anni più volte il potere politico ha ignorato della Legge Spadolini – Anselmi:
1) 4 novembre 1992: il Consiglio Regionale della Sicilia, preoccupato dalle insidie tese dalla piovra Massoneria, approva la mozione “…che invita il Presidente della Regione a sottoscrivere e a far sottoscrivere ai deputati, ai membri della Giunta di Governo, ai dirigenti, ai funzionari dell’Assemblea Regionale Siciliana, nonché agli amministratori di enti dipendenti o sottoposti al controllo della medesima regione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attestanti la non appartenenza alla Massoneria, ovvero l’indicazione dell’obbedienza e della loggia di appartenenza, anche se coperta”.

2) 11 novembre 1993: il Consiglio Regionale della Sardegna assume la delibera di “ribadire immediatamente e formalmente l’invito agli Organi competenti del G.O.I. a rendere pubblici gli elenchi degli aderenti a qualunque Loggia essi appartengano….fermo restando che in difetto, trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell’odierna nota, si procederà a richiedere gli elenchi stessi direttamente ai Presidenti dei due rami del parlamento”.

3) 24 gennaio 1994: entro questa data il Consiglio Provinciale di Firenze avrebbe proceduto alla revoca per i rappresentanti della provincia in Enti di secondo grado in caso di conclamata ed affermata appartenenza a Logge Massoniche.

4) 5 agosto 1996: pubblicazione della legge n. 34 emanata dalla Regione Marche che all’art. 5 comma 2 prescrive che “gli aspiranti candidati a nomine o designazioni in organi statutari o regionali delle Marche debbano dichiarare di non appartenere a logge massoniche”.

Allo stato attuale, è vigente anche la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, emanata per garantire che qualunque operazione concernente, tra l’altro, la comunicazione e la diffusione di informazioni relative a persona fisica o giuridica, enti, o associazioni, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. L’art. 30 istituisce il Garante, un organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato, scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nel diritto e nell’informatica. L’art. 22 riguarda il trattamento dei dati sensibili e così recita: “I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Tuttavia, per salvaguardare il diritto di cronaca, l’art. 25 precisa che le disposizioni relative al consenso dell’interessato e all’autorizzazione del Garante, non si applicano quando il trattamento dei dati sensibili è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità , purché vengano “rispettati i limiti del diritto di cronaca, e in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. Al Garante il compito di promuovere l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati sensibili.


Nel recente passato in nome della “trasparenza”, violando il diritto alla riservatezza, sono stati perpetrati gravi attentati al diritto fondamentale della libertà di pensiero e di associazione. Con l’intento apparente di soddisfare la curiosità della pubblica opinione, la trasparenza è stata, in effetti, utilizzata per eliminare gli avversari politici, i colleghi che fossero di ostacolo alla propria carriera, i concorrenti ai posti di potere dei quali si conosceva l’appartenenza alla Libera Muratoria, fino alla menomazione della personalità dell’individuo massone, e ciò con buona pace della stessa libertà di pensiero e di associazione in un paese libero e democratico!


Auguriamoci che ciò non accada più.

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