LA MASSONERIA E LE LEGGI CIVILI E PENALI DELLO STATO:

LA MASSONERIA E LE LEGGI CIVILI E PENALI DELLO STATO:

una doverosa puntualizzazione

In ogni Paese libero, in ogni epoca storica, la Massoneria deve esiste nel pieno rispetto delle leggi dello Stato in cui si trova. Fin dalla sua iniziazione, il Massone giura di conservarsi sempre «ossequiente delle leggi dello Stato». E la stessa garanzia gli viene data dal Maestro Venerabile nel corso della iniziazione.

Quando i princìpi massonici siano in contrasto con la legge dello Stato,

in regimi totalitari, la Massoneria non può far altro che chiudere i suoi

Templi e sciogliersi.

Le leggi che riguardano l’Istituzione Massonica in Italia sono l’art. 18 della Costituzione, il codice civile agli art. 36/42, e la legge 25-1-1982 n. 17 (detta legge P2).

La norma costituzionale garantisce la libertà di associazione, senza alcuna autorizzazione, per fini non vietati dalla legge penale. Sono vietate le associazioni segrete e paramilitari.

Nei confronti della legge civile, l’Istituzione Massonica ha lo status giuridico di «Associazione non riconosciuta». È bere chiarire che il termine

«non riconosciuta» significa che l’associazione non ha personalità giuridica; a questa categoria appartengono tutti i partiti politici, le associazioni di categoria, i sindacati, ecc.

Il codice civile regola la rappresentanza legale ed in giudizio dell’associazione, l’amministrazione dei fondi, ecc. L’art. 36 c.c. dà poi validità giuridica agli statuti e regolamenti interni dell’associazione, stabilendo che «l’ordinamento interno e l’amministrazione   sono regolate dagli accordi degli associati». La diretta conseguenza di questa norma è che statuti e regolamenti interni trovano tutela giurisdizionale anche davanti all’Autorità Giudiziaria dello Stato.

Nei confronti della legge penale, in qualcuno potrebbe sorgere il dubbio

che il «segreto» solennemente giurato fin dall’iniziazione, possa porre il

Massone in condizioni di illegalità, e se pubblico dipendente, esporlo a

sanzioni disciplinari.

Sarebbe troppo facile rispondere che il «segreto» cui cisi riferisce è il segreto iniziatico, cioè la trasformazione spirituale dell’individuo, «segreto» incomunicabile per la sua stessa natura. Ma questa sarebbe una risposta iniziatica, non giuridica.

Il dubbio poteva avere una sua ragione di essere prima della legge P2, quando la dizione vaga e imprecisa dell’art. 18 della Costituzione poteva

forse esporre ad abusi.

Ma già nella relazione conclusiva 13-6-1981 della Commissione dei tre saggi nominata dal Governo, e composta da Sandulli, Crisafulli e Levi Sandri, veniva escluso qualsiasi carattere di società segreta alle Logge.

La successiva legge «P2» (n. 17 del 25-1-1982) ben lungi dall’essere una legge liberticida, ha invece avuto il merito di fissare criteri certi, che delineano senza equivoci ciò che è lecito e ciò che è penalmente perseguibile, tutelando contro ogni possibile abuso interpretativo.

Riportiamo il testo integrale dell’art. 1: «Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche

all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti in tutto o in parte ed anche reciprocamente i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di Enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali

di interesse nazionale».

Dalla chiara dizione della norma, appare che per determinare una società segreta, occorre la concomitanza di due elementi: l’occultamento e il fine di interferire in pubbliche funzioni.

Sarebbe quindi, in linea teorica, perfettamente lecita l’esistenza di una

società occulta, che mirasse alla gastronomia o al culto dei Veda. Ma nel caso della Massoneria, parlare di occultamento nel senso indicato dalla

prima parte dell’art. 1 appare semplicemente ridicolo: vediamo i punti uno per Uno:

1) occultare la loro esistenza. La Massoneria è arcinota a tutti, il Gran Maestro è stato sentito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla P2, i suoi congressi internazionali si svolgono sotto la tutela delle forze dell’ordine, ogni anno il Gran Maestro invia telegrammi augurali al Capo dello Stato, che in genere si degna di rispondere, i suoi rituali e Statuti si trovano in qualsiasi libreria.

2) Tenere segrete congiuntamente finalità e attività sociali: le finalità della Massoneria sono pubblicate da secoli nelle sue Carte fondamentali

e sono reperibili in qualsiasi biblioteca o libreria. Basterebbe questa circostanza ad escludere l’applicabilità della norma; ma anche le sue attività sociali non sono segrete. Occorre precisare che il «rendere segreto» non ha nulla a che vedere con un obbligo di «rendere pubblico». Nessun obbligo è imposto a nessuna associazione, come a nessun partito o sindacato, di pubblicare i verbali dei comitati direttivi, o di comunicare a chicchessia il contenuto delle attività svolte. Questo urterebbe contro il diritto alla riservatezza.

3) Rendere sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci. Valga quanto detto prima: il «rendere sconosciuti» non significa che l’elenco dei soci debba essere affisso per pubblici proclami su tutti i muri della città. Tale obbligo non è imposto a nessun partito, sindacato o associazione. Significa semplicemente che l’elenco dei soci deve essere disponibile a legittima richiesta dell’Autorità Giudiziaria. E l’elenco dei Massoni è disponibile sia presso le sedi periferiche che presso la sede nazionale.

Come appare evidente, nessuna delle caratteristiche della società segreta è presente nella Massoneria attuale. Con ciò, riteniamo di poter dire con assoluta sicurezza, che nulla nella vita della Massoneria è contrario alle leggi dello Stato italiano.

Fr.’. G. P.

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